Pensione di vecchiaia dipendenti pubblici fino al 31/12/2011
Requisiti
Per i soggetti che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996, i requisiti richiesti per ottenere la pensione sono:
65 anni
20 anni di contribuzione.
Il personale femminile può accedere alla pensione, presentando apposita domanda, al compimento dei 61 anni. Deroghe al requisito contributivo
Possono accedere al pensionamento con 15 anni di contribuzione:
i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato il diritto;
i lavoratori che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare;
i lavoratori che hanno maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all’età per il pensionamento per vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti più elevati richiesti nell’anno del pensionamento;
i lavoratori non vedenti.
Per i soggetti che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996, i requisiti richiesti per ottenere la pensione sono:
65 anni
20 anni di contribuzione.
Il personale femminile può accedere alla pensione, presentando apposita domanda, al compimento dei 61 anni. Deroghe al requisito contributivo
Possono accedere al pensionamento con 15 anni di contribuzione:
i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato il diritto;
i lavoratori che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare;
i lavoratori che hanno maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all’età per il pensionamento per vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti più elevati richiesti nell’anno del pensionamento;
i lavoratori non vedenti.
Pensione di vecchiaia con il sistema contributivo
Per i soggetti la cui posizione contributiva inizia a maturare dal 1° gennaio 1996 oppure per i lavoratori che alla data dell’1/1/1996 abbiano maturato un’anzianità contributiva di 15 anni di cui almeno 5 successivi al 31 dicembre 1995 (optanti), i requisiti richiesti per ottenere la pensione sono:
fino al 31 dicembre 2007
57 anni di età
5 anni di contribuzione effettiva
l’importo della pensione non deve essere inferiore a 1,2 volte l’ammontare dell’assegno sociale (con 65 anni di età tale condizione non è richiesta)
oppure 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (sono esclusi i periodi riscattati ed i versamenti volontari).
Dal 1° gennaio 2008
65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne (per le donne l’importo della pensione non deve essere inferiore a 1,2 volte l’ammontare dell’assegno sociale)
5 anni di contribuzione effettiva
oppure
40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (sono esclusi i versamenti volontari).
Per i soggetti la cui posizione contributiva inizia a maturare dal 1° gennaio 1996 oppure per i lavoratori che alla data dell’1/1/1996 abbiano maturato un’anzianità contributiva di 15 anni di cui almeno 5 successivi al 31 dicembre 1995 (optanti), i requisiti richiesti per ottenere la pensione sono:
fino al 31 dicembre 2007
57 anni di età
5 anni di contribuzione effettiva
l’importo della pensione non deve essere inferiore a 1,2 volte l’ammontare dell’assegno sociale (con 65 anni di età tale condizione non è richiesta)
oppure 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (sono esclusi i periodi riscattati ed i versamenti volontari).
Dal 1° gennaio 2008
65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne (per le donne l’importo della pensione non deve essere inferiore a 1,2 volte l’ammontare dell’assegno sociale)
5 anni di contribuzione effettiva
oppure
40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (sono esclusi i versamenti volontari).
oppure
58 anni di età (da luglio 2009 aumenta il requisito anagrafico e viene introdotta la quota, cioè la somma tra l’età anagrafica e l’anzianità contributiva)
35 anni di contribuzione (sono esclusi i versamenti volontari)
58 anni di età (da luglio 2009 aumenta il requisito anagrafico e viene introdotta la quota, cioè la somma tra l’età anagrafica e l’anzianità contributiva)
35 anni di contribuzione (sono esclusi i versamenti volontari)
Periodo |
Età anagrafica |
Quota |
1.1.2008 – 30.6.2009 |
58 |
---- |
1.7.2009 – 31.12.2010 |
59 |
95 |
1.1.2011 – 31.12.2011 |
60 |
96 |
Decorrenza
I lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2008 al 31dicembre 2010 possono accedere al pensionamento secondo le seguenti decorrenze.
I lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2008 al 31dicembre 2010 possono accedere al pensionamento secondo le seguenti decorrenze.
Data maturazione requisiti |
Decorrenza della pensione |
entro il 1° trimestre |
1° luglio stesso anno |
entro il 2° trimestre |
1° ottobre anno successivo |
entro il 3° trimestre |
1° gennaio anno successivo |
entro il 4° trimestre |
1° aprile anno successivo |
La disciplina sulle finestre non si applica a coloro che hanno raggiunto il requisito anagrafico e contributivo alla data del 31.12.2007.
I soggetti che perfezionano i requisiti nell'anno 2011 potranno accedere a pensione dal giorno successivo alla maturazione dei 12 mesi dal compimento dei requisiti stessi.
Per il personale appartenete al comparto delle Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la decorrenza della pensione è fissata al giorno successivo a quello della cessazione dal servizio.
Il personale della scuola è obbligato ad accedere al pensionamento all’inizio dell’anno scolastico (1° settembre e 1° novembre per le Accademie).
I requisiti sia anagrafici che contributivi possono però essere maturati virtualmente entro il 31 dicembre dell’anno del pensionamento.
Cumulo Pensione – Redditi da lavoro
Dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia, anche se liquidate in data antecedente, sono totalmente cumulabili con i redditI da lavoro autonomo e da lavoro dipendente.
Domanda
La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.
Dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia, anche se liquidate in data antecedente, sono totalmente cumulabili con i redditI da lavoro autonomo e da lavoro dipendente.
Domanda
La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.