Pensione di vecchiaia lavoratori autonomi fino al 31/12/2011
Requisiti
Per i soggetti che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996, i requisiti richiesti per ottenere la pensione sono:
65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne
20 anni di contribuzione.
Deroghe al requisito contributivo
Possono accedere al pensionamento con 15 anni di contribuzione:
i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato 15 anni di contributi
i soggetti che entro il 31 dicembre1992 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria;
Per i soggetti che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996, i requisiti richiesti per ottenere la pensione sono:
65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne
20 anni di contribuzione.
Deroghe al requisito contributivo
Possono accedere al pensionamento con 15 anni di contribuzione:
i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato 15 anni di contributi
i soggetti che entro il 31 dicembre1992 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria;
Deroghe al requisito anagrafico
Lavoratori non vedenti
I lavoratori non vedenti dalla nascita o da data precedente all'inizio del rapporto assicurativo oppure con 10 anni di lavoro dopo l'inizio dello stato di cecità, hanno diritto alla pensione di vecchiaia con i seguenti requisiti:
60 anni se uomini e 55 anni se donne
10 anni di contributi.
I lavoratori non vedenti che non si trovano nelle suddette condizioni possono accedere alla pensione con:
65 anni se uomini e 60 anni se donne
15 anni di contributi.
Lavoratori non vedenti
I lavoratori non vedenti dalla nascita o da data precedente all'inizio del rapporto assicurativo oppure con 10 anni di lavoro dopo l'inizio dello stato di cecità, hanno diritto alla pensione di vecchiaia con i seguenti requisiti:
60 anni se uomini e 55 anni se donne
10 anni di contributi.
I lavoratori non vedenti che non si trovano nelle suddette condizioni possono accedere alla pensione con:
65 anni se uomini e 60 anni se donne
15 anni di contributi.
Pensione di vecchiaia con il sistema contributivo
Per i soggetti la cui posizione contributiva inizia a maturare dal 1° gennaio 1996 oppure per i lavoratori che alla data dell’1/1/1996 abbiano maturato un’anzianità contributiva di 15 anni di cui almeno 5 successivi al 31 dicembre 1995 (optanti), i requisiti richiesti per ottenere la pensione sono:
fino al 31 dicembre 2007
57 anni di età
5 anni di contribuzione effettiva
l’importo della pensione non deve essere inferiore a 1,2 volte l’ammontare dell’assegno sociale (con 65 anni di età tale condizione non è richiesta)
oppure 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (sono esclusi i periodi riscattati ed i versamenti volontari).
Dal 1° gennaio 2008
65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne (per le donne l’importo della pensione non deve essere inferiore a 1,2 volte l’ammontare dell’assegno sociale)
5 anni di contribuzione effettiva
oppure
40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (sono esclusi i versamenti volontari).
Per i soggetti la cui posizione contributiva inizia a maturare dal 1° gennaio 1996 oppure per i lavoratori che alla data dell’1/1/1996 abbiano maturato un’anzianità contributiva di 15 anni di cui almeno 5 successivi al 31 dicembre 1995 (optanti), i requisiti richiesti per ottenere la pensione sono:
fino al 31 dicembre 2007
57 anni di età
5 anni di contribuzione effettiva
l’importo della pensione non deve essere inferiore a 1,2 volte l’ammontare dell’assegno sociale (con 65 anni di età tale condizione non è richiesta)
oppure 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (sono esclusi i periodi riscattati ed i versamenti volontari).
Dal 1° gennaio 2008
65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne (per le donne l’importo della pensione non deve essere inferiore a 1,2 volte l’ammontare dell’assegno sociale)
5 anni di contribuzione effettiva
oppure
40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (sono esclusi i versamenti volontari).
oppure
58 anni di età (da luglio 2009 aumenta il requisito anagrafico e viene introdotta la quota, cioè la somma tra l’età anagrafica e l’anzianità contributiva)
35 anni di contribuzione (sono esclusi i versamenti volontari)
58 anni di età (da luglio 2009 aumenta il requisito anagrafico e viene introdotta la quota, cioè la somma tra l’età anagrafica e l’anzianità contributiva)
35 anni di contribuzione (sono esclusi i versamenti volontari)
Periodo |
Età anagrafica |
Quota |
1.1.2008 – 30.6.2009 |
59 |
---- |
1.7.2009 - 31.12.2010 |
60 |
96 |
1.1.2011 – 31.12.2011 |
61 |
97 |
Decorrenza
I lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2008 al 31dicembre 2010 possono accedere al pensionamento secondo le seguenti decorrenze.
I lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2008 al 31dicembre 2010 possono accedere al pensionamento secondo le seguenti decorrenze.
Data maturazione requisiti |
Decorrenza della pensione |
entro il 1° trimestre |
1° ottobre stesso anno |
entro il 2° trimestre |
1° gennaio anno successivo |
entro il 3° trimestre |
1° aprile anno successivo |
entro il 4° trimestre |
1° luglio anno successivo |
I lavoratori che maturano i requisiti nell'anno 2011 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
b) trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti se la pensione è liquidata da una delle GG.SS. dei lavoratori autonomi o dalla Gestione Separata
Cumulo Pensione – Redditi da lavoro
Dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia, anche se liquidate in data antecedente, sono totalmente cumulabili con i redditI da lavoro autonomo e da lavoro dipendente.
Domanda
La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.
b) trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti se la pensione è liquidata da una delle GG.SS. dei lavoratori autonomi o dalla Gestione Separata
Cumulo Pensione – Redditi da lavoro
Dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia, anche se liquidate in data antecedente, sono totalmente cumulabili con i redditI da lavoro autonomo e da lavoro dipendente.
Domanda
La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.