Pensione di Vecchiaia dal 1° gennaio 2012
Requisito di contribuzione
Per accedere alla pensione di vecchiaia è necessaria per tutti - dipendenti pubblici o privati, autonomi o iscritti alla gestione separata - un'anzianità contributiva pari a 20 anni.
Continuano ad accedere a pensione con i 15 anni di contributi:
i soggetti che li abbiano maturati entro il 31 dicembre 1992; i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 31 dicembre 1992; i lavoratori dipendenti che al momento del pensionamento abbiano 25 anni di assicurazione e 10 anni di lavoro per periodi inferiori a 52 settimane.
Per accedere alla pensione di vecchiaia è necessaria per tutti - dipendenti pubblici o privati, autonomi o iscritti alla gestione separata - un'anzianità contributiva pari a 20 anni.
Continuano ad accedere a pensione con i 15 anni di contributi:
i soggetti che li abbiano maturati entro il 31 dicembre 1992; i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 31 dicembre 1992; i lavoratori dipendenti che al momento del pensionamento abbiano 25 anni di assicurazione e 10 anni di lavoro per periodi inferiori a 52 settimane.
Requisito di età
La pensione di vecchiaia può essere conseguita al compimento del requisito anagrafico indicato nella tabella sottostante.
La pensione di vecchiaia può essere conseguita al compimento del requisito anagrafico indicato nella tabella sottostante.
REQUISITO ADEGUATO ALLA SPERANZA DI VITA (dal 2021 in ipotesi)
Anno |
Donne Dip. Private |
Donne Autonome e iscritte alla G.S. |
Uomini (dipendenti ed autonomi) e Donne Pubbliche dipendenti |
2012 |
62 anni |
63 anni e 6 mesi |
66 anni |
2013 |
62 anni e 3 mesi |
63 anni e 9 mesi |
66 anni e 3 mesi |
2014 2015 |
63 anni e 9 mesi |
64 anni e 9 mesi | |
2016 2017 |
65 anni e 7 mesi |
66 anni e 1 mese |
66 anni e 7 mesi |
Soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
L’elevazione del requisito anagrafico non si applica ai lavoratori:
non vedenti; invalidi in misura non inferiore all'80%. Pertanto, tali soggetti continuano ad accedere a pensione di vecchiaia nel FPLD a 55 anni di età se donne e a 60 anni di età se uomini. I lavoratori non vedenti dalla nascita o da data anteriore l’inizio dell’assicurazione possono conseguire la pensione di vecchiaia al compimento di 50 anni di età se donne e di 55 anni di età se uomini. In questi casi, in tema di decorrenza della pensione continua ad applicarsi la disciplina delle finestre.
Soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
Per le lavoratrici madri il requisito anagrafico è ridotto di 4 mesi per ogni figlio nel limite di 12 mesi. In questi casi non si applicano i benefici per la misura della pensione previsti in alternativa.
Norma di salvaguardia sul requisito minimo di età al 2021
Qualora nel 2021 l’età del pensionamento di vecchiaia, determinata in relazione all’aumento della speranza di vita registrato nel frattempo, sia inferiore ai 67 anni, verrà emanato, entro il 31.12.2019, un decreto direttoriale che oltre a prevedere l’incremento da applicare a far tempo dal 2021 dovrà adeguare i requisiti in maniera tale da garantire il raggiungimento dell’età pensionabile a 67 anni.
L’elevazione del requisito anagrafico non si applica ai lavoratori:
non vedenti; invalidi in misura non inferiore all'80%. Pertanto, tali soggetti continuano ad accedere a pensione di vecchiaia nel FPLD a 55 anni di età se donne e a 60 anni di età se uomini. I lavoratori non vedenti dalla nascita o da data anteriore l’inizio dell’assicurazione possono conseguire la pensione di vecchiaia al compimento di 50 anni di età se donne e di 55 anni di età se uomini. In questi casi, in tema di decorrenza della pensione continua ad applicarsi la disciplina delle finestre.
Soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
Per le lavoratrici madri il requisito anagrafico è ridotto di 4 mesi per ogni figlio nel limite di 12 mesi. In questi casi non si applicano i benefici per la misura della pensione previsti in alternativa.
Norma di salvaguardia sul requisito minimo di età al 2021
Qualora nel 2021 l’età del pensionamento di vecchiaia, determinata in relazione all’aumento della speranza di vita registrato nel frattempo, sia inferiore ai 67 anni, verrà emanato, entro il 31.12.2019, un decreto direttoriale che oltre a prevedere l’incremento da applicare a far tempo dal 2021 dovrà adeguare i requisiti in maniera tale da garantire il raggiungimento dell’età pensionabile a 67 anni.
Esclusione dall’adeguamento alla variazione della SdV per il 2019
Per alcune categorie di lavoratori, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso a pensione di vecchiaia, la legge n. 205/2017 ha previsto che non trovi applicazione l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019 e che agli stessi soggetti non si applichi la norma di salvaguardia sul requisito minimo di età al 2021.
Pertanto per i soggetti in questione l’età pensionabile - in considerazione del fatto che l’adeguamento escluso, al momento, è solo quello previsto per il 2019 e che l’adeguamento successivo non può superare i tre mesi - dovrebbe essere la seguente.
* Ipotizzando l’incremento della SdV nella misura di tre mesi
Sono destinatari dell’esclusione i lavoratori dipendenti in possesso di almeno 30 anni di contribuzione che rientrino in una delle due situazioni occupazionali.
• Svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le seguenti professioni:
A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
C. Conciatori di pelli e di pellicce
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca
O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
• Sono addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e soddisfano le condizioni di occupazione in tali lavorazioni richieste per lo specifico accesso a pensione (sette anni negli ultimi dieci, oppure metà dell’intera vita lavorativa).
Il mancato adeguamento all’incremento della speranza di vita ha effetto soltanto per il conseguimento della pensione di vecchiaia con requisiti ordinari.
Un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà stabilire le modalità attuative della specifica disposizione, comprese le procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.
Requisito dell'importo minimo
I soggetti che hanno il primo contributo dal gennaio 1996 possono accedere a pensione a condizione che l’importo della pensione non sia inferiore ad 1,5 quello dell’assegno sociale .
Norma eccezionale
Le lavoratrici dipendenti del settore privato – in possesso di tale status alla data del 28/12/2011 - che al 31.12.2012 maturano 20 anni di contributi e 60 anni di età possono conseguire la pensione di vecchiaia con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni.
La norma speciale può essere utilizzata anche dalle lavoratrici dipendenti con contribuzione mista.
Secondo il parere assunto dal Ministero del Lavoro con nota n. 13672 del 26 ottobre 2016, tra i destinatari della norma sono da ricomprendere anche coloro che al 28 dicembre 2011:
• prestavano attività di lavoro autonomo,
• svolgevano attività lavorativa presso una pubblica amministrazione,
• erano privi di occupazione,
purché fossero in possesso del requisito di contribuzione maturato in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato. A tali fini sono da considerare utili anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Al requisito dei 64 anni di età si applica l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita (dal 2013, 64 anni e 3 mesi; dal 2016, 64 anni e 7 mesi).
Requisiti alternativi per i soggetti iscritti dopo il 1995
I soggetti che hanno il primo contributo dopo il 1995, in carenza dei requisiti ordinari, possono ottenere la pensione di vecchiaia in presenza di 5 anni di contribuzione effettiva all’età anagrafica di 70 anni da adeguare alla speranza di vita dal 2013.
* Ipotizzando l’incremento della SdV nella misura di tre mesi
Le lavoratrici dipendenti del settore privato – in possesso di tale status alla data del 28/12/2011 - che al 31.12.2012 maturano 20 anni di contributi e 60 anni di età possono conseguire la pensione di vecchiaia con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni.
La norma speciale può essere utilizzata anche dalle lavoratrici dipendenti con contribuzione mista.
Secondo il parere assunto dal Ministero del Lavoro con nota n. 13672 del 26 ottobre 2016, tra i destinatari della norma sono da ricomprendere anche coloro che al 28 dicembre 2011:
• prestavano attività di lavoro autonomo,
• svolgevano attività lavorativa presso una pubblica amministrazione,
• erano privi di occupazione,
purché fossero in possesso del requisito di contribuzione maturato in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato. A tali fini sono da considerare utili anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Al requisito dei 64 anni di età si applica l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita (dal 2013, 64 anni e 3 mesi; dal 2016, 64 anni e 7 mesi).
Requisiti alternativi per i soggetti iscritti dopo il 1995
I soggetti che hanno il primo contributo dopo il 1995, in carenza dei requisiti ordinari, possono ottenere la pensione di vecchiaia in presenza di 5 anni di contribuzione effettiva all’età anagrafica di 70 anni da adeguare alla speranza di vita dal 2013.
* Ipotizzando l’incremento della SdV nella misura di tre mesi
Contribuzione afferente a diverse gestioni pensionistiche
In caso di presenza di contribuzione afferente a diverse gestioni pensionistiche (A.G.O., Forme esclusive e sostitutive dell’AGO, Gestione Separata, Casse dei liberi professionisti) per l'accesso a pensione potrà essere utilizzato l'istituto della TOTALIZZAZIONE o del CUMULO.
Decorrenza
Ai soggetti che maturano i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 non si applica il sistema delle finestre.
Pertanto, dalla suddetta data, tali soggetti accedono a pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti ferma restando la cessazione dell’attività lavorativa.
I i soggetti che hanno maturato i requisiti richiesti dalla previgente normativa entro il 31 dicembre 2011 possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia sulla base dei nuovi requisiti qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto dell’abolizione delle finestre.
Domanda
La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.
In caso di presenza di contribuzione afferente a diverse gestioni pensionistiche (A.G.O., Forme esclusive e sostitutive dell’AGO, Gestione Separata, Casse dei liberi professionisti) per l'accesso a pensione potrà essere utilizzato l'istituto della TOTALIZZAZIONE o del CUMULO.
Decorrenza
Ai soggetti che maturano i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 non si applica il sistema delle finestre.
Pertanto, dalla suddetta data, tali soggetti accedono a pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti ferma restando la cessazione dell’attività lavorativa.
I i soggetti che hanno maturato i requisiti richiesti dalla previgente normativa entro il 31 dicembre 2011 possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia sulla base dei nuovi requisiti qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto dell’abolizione delle finestre.
Domanda
La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.