Pensione di anzianità dipendenti pubblici fino al 31/12/2011
I requisiti richiesti per ottenere la pensione sono:
57 anni di età
35 anni di contribuzione
oppure
39 anni di contribuzione indipendentemente dall’età.
Nel periodo gennaio 2008 – giugno 2009, per l’accesso al pensionamento sono richiesti 58 anni di età e 35 anni di contributi.
A partire da luglio 2009 il requisito minimo di età è gradualmente elevato e, fermo restando il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione, è aggiunto un ulteriore requisito rappresentato da una “quota” determinata dalla somma del numero di anni di età anagrafica e quelli di anzianità contributiva.
Periodo |
Requisito di età anagrafica |
Quota |
1.1.2008 – 30.6.2009 |
58 anni di età |
------ |
1.7.2009 – 31.12.2010 |
59 anni di età |
95 |
1.1.2011 – 31.12.2011 |
60 anni di età |
96 |
E’ possibile accedere al pensionamento con 40 anni di contributi indipendentemente dall’età. Deroghe
L’accesso alla pensione di anzianità continua ad essere regolato dalla precedente disciplina (57 anni di età e 35 di contributi) per le seguenti categorie:
soggetti autorizzati ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007;
le lavoratrici che optano per il sistema di calcolo contributivo della pensione;
I lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 potranno accedere al pensionamento secondo le seguenti decorrenze..
Data maturazione requisiti |
Decorrenza |
entro il 2° trimestre dell’anno |
1° gennaio anno successivo |
entro il 4° trimestre dell’anno |
1° luglio anno successivo |
Data maturazione requisiti |
Decorrenza |
entro il 1° trimestre e 57 anni al 30 giugno |
1° luglio |
entro il 2° trimestre e 57 anni al 30 settembre |
1° ottobre |
entro il 3° trimestre |
1° gennaio |
entro il 4° trimestre |
1° aprile |
I soggetti che perfezionano i requisiti nell'anno 2011 possono accedere a pensione dal giorno successivo alla maturazione dei 12 mesi dal compimento dei requisiti stessi.
Il personale della scuola accede al pensionamento sempre e solo dal 1° settembre ma i requisiti sia anagrafici che contributivi possono essere perfezionati virtualmente entro il 31 dicembre dell’anno del pensionamento.
Requisito anagrafico |
Requisito contributivo |
Quota |
Data maturazione |
Decorrenza |
57 |
35 |
----- |
31.12.2007 |
1.09.2007 |
58 |
35 |
----- |
31.12.2008 |
1.09.2008 |
58 |
35 |
----- |
31.12.2009 |
1.09.2009 |
59 |
35 |
95 |
31.12.2010 |
1.09.2010 |
60 |
35 |
96 |
31.12.2011 |
1.09.2011 |
60 |
35 |
96 |
31.12.2012 |
1.09.2012 |
Possono accedere alla pensione di anzianità nelle seguenti modalità alternative:
1) al raggiungimento di 57 anni di età e35 anni di contributi
2) indipendentemente dall’età se maturano
38 anni di contributi fino al 31 dicembre 2005
39 anni di contributi dal 1°gennaio 2006 al 31 dicembre 2007
40 anni di contributi dal 1°gennaio 2008
3) al raggiungimento di 53 anni di età (dal 1° luglio 2002) e della massima anzianità contributiva determinata in base ai contributi maturati al 31.12.1997
Anzianità contributiva al 31/12/97 |
Massima anzianità contributiva |
30 anni ed oltre |
30 |
29 anni |
31 |
28 anni |
32 |
27 anni |
33 |
26 anni |
34 |
25 anni |
34 |
24 anni |
35 |
23 anni |
36 |
22 anni |
37 |
21 anni o meno |
38 |
Maturazione requisiti entro il |
Finestra |
1° trimestre (con 57 anni al 30 giugno) |
1° luglio stesso anno |
2° trimestre (con 57 anni al 30 settembre) |
1° ottobre stesso anno |
3° trimestre |
1° gennaio anno successivo |
4° trimestre |
1° aprile anno successivo |
Con 40 anni di contribuzione la decorrenza è immediata.
Per la terza modalità, la decorrenza è fissata al giorno successivo alla cessazione dal servizio.
I pensionati che, alla data del pensionamento, abbiano maturato 37 anni di contribuzione e 58 anni di età oppure percepiscano una pensione di anzianità liquidata con 40 anni di contribuzione possono cumulare interamente la pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
I pensionati che, alla data del pensionamento, non abbiano maturato 37 anni di contribuzione e 58 anni di età e percepiscano una pensione di anzianità liquidata con meno di 40 anni di contribuzione non possono cumulare interamente la pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. In questo caso, le pensioni di anzianità non sono cumulabili con il reddito da lavoro dipendente mentre sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura corrispondente al trattamento minimo più il 70% della quota eccedente il minimo stesso. La trattenuta da effettuare sulla pensione non può comunque superare il valore pari al 30% del reddito da lavoro.
Dal 1° gennaio 2009, le pensioni di anzianità sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro.
Domanda
La domanda può essere presentata all’INPDAP competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.