Pensione di anzianità dipendenti pubblici fino al 31/12/2011

Requisiti fino al 31 dicembre 2007

I requisiti richiesti per ottenere la pensione sono:

57 anni di età
35 anni di contribuzione

oppure

39 anni di contribuzione indipendentemente dall’età.

Requisiti dal 1° gennaio 2008

Nel periodo gennaio 2008 – giugno 2009, per l’accesso al pensionamento sono richiesti 58 anni di età e 35 anni di contributi.

A partire da luglio 2009 il requisito minimo di età è gradualmente elevato e, fermo restando il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione, è aggiunto un ulteriore requisito rappresentato da una “quota” determinata dalla somma del numero di anni di età anagrafica e quelli di anzianità contributiva.

 

Periodo

 

Requisito di età anagrafica

 

Quota

 

1.1.2008 – 30.6.2009

58 anni di età

------

1.7.2009 – 31.12.2010

59 anni di età

95

1.1.2011 – 31.12.2011

60 anni di età

96



E’ possibile accedere al pensionamento con 40 anni di contributi indipendentemente dall’età. Deroghe

L’accesso alla pensione di anzianità continua ad essere regolato dalla precedente disciplina (57 anni di età e 35 di contributi) per le seguenti categorie:

soggetti autorizzati ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007;
le lavoratrici che optano per il sistema di calcolo contributivo della pensione;
Decorrenza

I lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 potranno accedere al pensionamento secondo le seguenti decorrenze..

Accesso con meno di 40 anni di contribuzione e donne che optano per il sistema contributivo

Data maturazione requisiti

Decorrenza

entro il trimestre dell’anno

1° gennaio anno successivo

entro il trimestre dell’anno

1° luglio anno successivo

Accesso con almeno di 40 anni di contribuzione soggetti derogati

Data maturazione requisiti

Decorrenza

 

entro il trimestre

e 57 anni al 30 giugno

 

1° luglio

 

entro il trimestre

e 57 anni al 30 settembre

 

1° ottobre

 

entro il trimestre

 

1° gennaio

 

entro il trimestre

 

 

1° aprile

 



I soggetti che perfezionano i requisiti nell'anno 2011 possono accedere a pensione dal giorno successivo alla maturazione dei 12 mesi dal compimento dei requisiti stessi.
Personale della scuola

Il personale della scuola accede al pensionamento sempre e solo dal 1° settembre ma i requisiti sia anagrafici che contributivi possono essere perfezionati virtualmente entro il 31 dicembre dell’anno del pensionamento.

Requisito anagrafico

Requisito contributivo

Quota

Data maturazione

Decorrenza

57

35

-----

31.12.2007

1.09.2007

58

35

-----

31.12.2008

1.09.2008

58

35

-----

31.12.2009

1.09.2009

59

35

95

31.12.2010

1.09.2010

60

35

96

31.12.2011

1.09.2011

60

35

96

31.12.2012

1.09.2012

Forze Armate, Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Possono accedere alla pensione di anzianità nelle seguenti modalità alternative:

1) al raggiungimento di 57 anni di età e35 anni di contributi

2) indipendentemente dall’età se maturano
38 anni di contributi fino al 31 dicembre 2005
39 anni di contributi dal 1°gennaio 2006 al 31 dicembre 2007
40 anni di contributi dal 1°gennaio 2008

3) al raggiungimento di 53 anni di età (dal 1° luglio 2002) e della massima anzianità contributiva determinata in base ai contributi maturati al 31.12.1997

Anzianità contributiva al 31/12/97

Massima anzianità contributiva

30 anni ed oltre

30

29 anni

31

28 anni

32

27 anni

33

26 anni

34

25 anni

34

24 anni

35

23 anni

36

22 anni

37

21 anni o meno

38

Per le prime due modalità la decorrenza della pensione è la seguente:

Maturazione requisiti entro il

Finestra

1° trimestre (con 57 anni al 30 giugno)

1° luglio stesso anno

2° trimestre (con 57 anni al 30 settembre)

1° ottobre stesso anno

3° trimestre

1° gennaio anno successivo

4° trimestre

1° aprile anno successivo


Con 40 anni di contribuzione la decorrenza è immediata.

Per la terza modalità, la decorrenza è fissata al giorno successivo alla cessazione dal servizio.
Cumulo Pensione – Redditi da lavoro

I pensionati che, alla data del pensionamento, abbiano maturato 37 anni di contribuzione e 58 anni di età oppure percepiscano una pensione di anzianità liquidata con 40 anni di contribuzione possono cumulare interamente la pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

I pensionati che, alla data del pensionamento, non abbiano maturato 37 anni di contribuzione e 58 anni di età e percepiscano una pensione di anzianità liquidata con meno di 40 anni di contribuzione non possono cumulare interamente la pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. In questo caso, le pensioni di anzianità non sono cumulabili con il reddito da lavoro dipendente mentre sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura corrispondente al trattamento minimo più il 70% della quota eccedente il minimo stesso. La trattenuta da effettuare sulla pensione non può comunque superare il valore pari al 30% del reddito da lavoro.
Dal 1° gennaio 2009, le pensioni di anzianità sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro.

Domanda

La domanda può essere presentata all’INPDAP competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.