Pensione di anzianità dipendenti privati fino al 31/12/2011
Requisiti fino al 31 dicembre 2007
I requisiti richiesti per ottenere la pensione sono:
57 anni di età
35 anni di contribuzione
oppure
39 anni di contribuzione indipendentemente dall’età.
Requisiti dal 1° gennaio 2008
Nel periodo gennaio 2008 – giugno 2009, per l’accesso al pensionamento sono richiesti 58 anni di età e 35 anni di contributi.
A partire da luglio 2009 il requisito minimo di età è gradualmente elevato e, fermo restando il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione, è aggiunto un ulteriore requisito rappresentato da una “quota” determinata dalla somma del numero di anni di età anagrafica e quelli di anzianità contributiva.
I requisiti richiesti per ottenere la pensione sono:
57 anni di età
35 anni di contribuzione
oppure
39 anni di contribuzione indipendentemente dall’età.
Requisiti dal 1° gennaio 2008
Nel periodo gennaio 2008 – giugno 2009, per l’accesso al pensionamento sono richiesti 58 anni di età e 35 anni di contributi.
A partire da luglio 2009 il requisito minimo di età è gradualmente elevato e, fermo restando il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione, è aggiunto un ulteriore requisito rappresentato da una “quota” determinata dalla somma del numero di anni di età anagrafica e quelli di anzianità contributiva.
Periodo |
Requisito di età anagrafica |
Quota |
1.1.2008 – 30.6.2009 |
58 anni di età |
------ |
1.7.2009 – 31.12.2010 |
59 anni di età |
95 |
1.1.2011 – 31.12.2011 |
60 anni di età |
96 |
E’ possibile accedere al pensionamento con 40 anni di contributi indipendentemente dall’età.
Deroghe
L’accesso alla pensione di anzianità continua ad essere regolato dalla precedente disciplina (57 anni di età e 35 di contributi) per le seguenti categorie:
soggetti autorizzati ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007;
le lavoratrici che optano per il sistema di calcolo contributivo della pensione.
Soggetti addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
Fermo restando il possesso dei 35 anni di contribuzione i lavoratori dipendenti – pubblici e privati – impegnati in lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono accedere a pensione di anzianità con requisiti di età e quota meno onerosi rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti (o dei lavoratori autonomi quando la pensione è liquidata da una delle gestioni speciali – artigiani o commercianti).
Decorrenza
I lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 potranno accedere al pensionamento secondo le seguenti decorrenze.
Soggetti con meno di 40 anni di contribuzione e donne che optano per il sistema contributivo
Deroghe
L’accesso alla pensione di anzianità continua ad essere regolato dalla precedente disciplina (57 anni di età e 35 di contributi) per le seguenti categorie:
soggetti autorizzati ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007;
le lavoratrici che optano per il sistema di calcolo contributivo della pensione.
Soggetti addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
Fermo restando il possesso dei 35 anni di contribuzione i lavoratori dipendenti – pubblici e privati – impegnati in lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono accedere a pensione di anzianità con requisiti di età e quota meno onerosi rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti (o dei lavoratori autonomi quando la pensione è liquidata da una delle gestioni speciali – artigiani o commercianti).
Decorrenza
I lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 potranno accedere al pensionamento secondo le seguenti decorrenze.
Soggetti con meno di 40 anni di contribuzione e donne che optano per il sistema contributivo
Data maturazione requisiti |
Decorrenza |
entro il 2° trimestre dell’anno |
1° gennaio anno successivo |
entro il 4° trimestre dell’anno |
1° luglio anno successivo |
Soggetti con almeno 40 anni di contribuzione e soggetti derogati
Data maturazione requisiti |
Decorrenza |
entro il 1° trimestre e 57 anni al 30 giugno |
1° luglio |
entro il 2° trimestre e 57 anni al 30 settembre |
1° ottobre |
entro il 3° trimestre |
1° gennaio |
entro il 4° trimestre |
1° aprile |
I lavoratori che maturano i requisiti nell'anno 2011 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti se la pensione è liquidata a carico di una forma di previdenza dei lavoratori dipendenti;
trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti se la pensione è liquidata da una delle GG.SS. dei lavoratori autonomi o dalla Gestione Separata
Cumulo Pensione – Redditi da lavoro
I pensionati che, alla data del pensionamento, abbiano maturato 37 anni di contribuzione e 58 anni di età oppure percepiscano una pensione di anzianità liquidata con 40 anni di contribuzione possono cumulare interamente la pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
I pensionati che, alla data del pensionamento, non abbiano maturato 37 anni di contribuzione e 58 anni di età e percepiscano una pensione di anzianità liquidata con meno di 40 anni di contribuzione non possono cumulare interamente la pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. In questo caso, le pensioni di anzianità non sono cumulabili con il reddito da lavoro dipendente mentre sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura corrispondente al trattamento minimo più il 70% della quota eccedente il minimo stesso. La trattenuta da effettuare sulla pensione non può comunque superare il valore pari al 30% del reddito da lavoro.
Dal 1° gennaio 2009, le pensioni di anzianità sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro.
Domanda
La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti se la pensione è liquidata a carico di una forma di previdenza dei lavoratori dipendenti;
trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti se la pensione è liquidata da una delle GG.SS. dei lavoratori autonomi o dalla Gestione Separata
Cumulo Pensione – Redditi da lavoro
I pensionati che, alla data del pensionamento, abbiano maturato 37 anni di contribuzione e 58 anni di età oppure percepiscano una pensione di anzianità liquidata con 40 anni di contribuzione possono cumulare interamente la pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
I pensionati che, alla data del pensionamento, non abbiano maturato 37 anni di contribuzione e 58 anni di età e percepiscano una pensione di anzianità liquidata con meno di 40 anni di contribuzione non possono cumulare interamente la pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. In questo caso, le pensioni di anzianità non sono cumulabili con il reddito da lavoro dipendente mentre sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura corrispondente al trattamento minimo più il 70% della quota eccedente il minimo stesso. La trattenuta da effettuare sulla pensione non può comunque superare il valore pari al 30% del reddito da lavoro.
Dal 1° gennaio 2009, le pensioni di anzianità sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro.
Domanda
La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.