Pensione Anticipata dal 1° gennaio 2012

La pensione anticipata viene concessa ai lavoratori dipendenti privati o pubblici e ai lavoratori autonomi, prima del compimento dell’età pensionabile, al raggiungimento di un determinato requisito di contribuzione fissato dalla legge n. 214/2011.

Pensione anticipata senza requisito anagrafico

Requisiti

È consentito l’accesso al pensionamento - a prescindere dal requisito anagrafico - ai soggetti che nel 2012 abbiano almeno 42 anni e 1 mese di contribuzione, se uomini e 41 anni e 1 mese di contribuzione, se donne. Tale requisito è elevato di un ulteriore mese per l’anno 2013 e per l’anno 2014.

Al suddetto requisito si applica l’adeguamento alla speranza di vita rilevato dall’ISTAT. Pertanto, sulla base della elevazione già registrata, il requisito nei prossimi anni risulta essere quello indicato nella tabella di seguito riportata.
REQUISITO DI CONTRIBUZIONE ADEGUATO ALLA SPERANZA DI VITA (dal 2021 in ipotesi)

ANNO

DONNE

UOMINI

2012

41 anni e 1 mese

42 anni e 1 mese

2013

41 anni e 5 mesi

42 anni e 5 mesi

2014-2015

41 anni e 6 mesi

42 anni e 6 mesi

2016 - 2018

41 anni e 10 mesi

42 anni e 10 mesi

Pensione Anticipata con il requisito anagrafico - Soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996

I soli soggetti cha hanno versato il primo contributo dal 1° gennaio 1996 – oltre alla possibilità di accedere a pensione anticipata senza il requisito anagrafico - possono conseguire il diritto a pensione in presenza dei seguenti requisiti:

- 63 anni di età anagrafica, che con l’adeguamento della speranza di vita, a partire dal 2013 diventa di 63 anni e 3 mesi, dal 2016 è pari a 63 anni e 7 mesi e dal 2019 sarà pari a 64 anni;
- 20 anni di contribuzione effettiva;
- importo minimo del trattamento pari a 2,8 l’importo dell’assegno sociale;
- cessazione dal rapporto di lavoro.
Esclusione dall'adeguamento alla variazione della per il 2019

Per alcune categorie di lavoratori, ai fini del requisito contributivo per la pensione anticipata, la legge n. 205/2017 ha previsto che non trovi applicazione l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019.

Pertanto per i soggetti in questione il requisito contributivo per il diritto a pensione anticipata - in considerazione del fatto che l’adeguamento escluso, al momento, è solo quello previsto per il 2019 e che l’adeguamento successivo non può superare i tre mesi - dovrebbe essere il seguente.

* Ipotizzando l’incremento della SdV nella misura di tre mesi

Sono destinatari dell’esclusione i lavoratori dipendenti in possesso di almeno 30 anni di contribuzione che rientrino in una delle due situazioni occupazionali.

• Svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le seguenti professioni:
A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
C. Conciatori di pelli e di pellicce
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
J. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
K. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
L. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca
M. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
N. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
O. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

• Sono addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e soddisfano le condizioni di occupazione in tali lavorazioni richieste per lo specifico accesso a pensione (sette anni negli ultimi dieci, oppure metà dell’intera vita lavorativa).

Il mancato adeguamento all’incremento della speranza di vita ha effetto soltanto per il conseguimento per la pensione anticipata con requisiti ordinari.

Un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà stabilire le modalità attuative della specifica disposizione, comprese le procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.
Donne che optano per il sistema contributivo

Possono accedere a pensione di anzianità le donne che, in presenza di 35 anni di contribuzione e 57 anni di età se dipendenti, 58 snni di età se autonome, optano per il sistema di calcolo contributivo.

Alle suddette lavoratrici si applica la disciplina delle finestre a scorrimento e dal 2013 l’adeguamento all’incremento della speranza di vita.

Tale possibilità è concessa alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2015 e a quelle che non hanno maturato il prescritto requisito di età entro detta data per effetto dell’incremento della speranza di vita (lavoratrici nate tra ottobre e dicembre 1958 che conseguono il diritto nel FPLD e le lavoratrici nate tra ottobre e dicembre 1957 che conseguono il diritto in una delle GG.SS. dei lavoratori autonomi), ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data in virtù del previsto regime delle decorrenze.

L’accesso a pensione secondo tale regime sperimentale non è consentito nei casi in cui sussistano i requisiti ordinari per il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità previsti per la generalità dei lavoratori entro il 31.12.2011, oppure i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata introdotte dal 2012. Allo stesso modo, non è consentito accedere a pensione con l’opzione alle lavoratrici destinatarie della “salvaguardia”.
Norma eccezionale

I lavoratori dipendenti del settore privato – in possesso di tale status alla data del 28/12/2011- che al 31.12.2012 maturano 35 anni di contributi e i requisiti previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 243/2004, ossia 60 anni di età e quota 96, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni.

I lavoratori dipendenti che hanno contribuzione mista possono utilizzare la norma speciale, ferma restando la necessità di far valere al 31.12.2012 un’età di 61 anni e una quota pari a 97.

Secondo il parere assunto dal Ministero del Lavoro con nota n. 13672 del 26 ottobre 2016, tra i destinatari della norma sono da ricomprendere anche coloro che al 28 dicembre 2011:

• prestavano attività di lavoro autonomo,
• svolgevano attività lavorativa presso una pubblica amministrazione,
• erano privi di occupazione,
purché fossero in possesso del requisito di contribuzione maturato in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato. A tali fini sono da considerare utili anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Al requisito dei 64 anni di età si applica l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita (dal 2013, 64 anni e 3 mesi; dal 2016, 64 anni e 7 mesi).
Contribuzione afferente a diverse gestioni pensionistiche

In caso di presenza di contribuzione afferente a diverse gestioni pensionistiche (A.G.O., Forme esclusive e sostitutive dell’AGO, Gestione Separata, Casse dei liberi professionisti) per l'accesso a pensione potrà essere utilizzato l'istituto della TOTALIZZAZIONE o del CUMULO.
Decorrenza

Ai soggetti che maturano i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 non si applica il sistema delle finestre.

Pertanto, dalla suddetta data, tali soggetti accedono a pensione anticipata con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda ferma restando la cessazione dell’attività lavorativa.

I soggetti che hanno maturato i requisiti richiesti dalla previgente normativa entro il 31.12.2011 possono comunque accedere alla pensione anticipata sulla base dei nuovi requisiti qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto dell'abolizione delle finestre.

Domanda

La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.