Assegno d'invalidità
Requisiti
Per ottenere l’assegno di invalidità è necessario che il soggetto:
possegga 5 anni di anzianità assicurativa (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio (156 contributi settimanali);
abbia una riduzione permanente della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, superiore ai due terzi a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
Per ottenere l’assegno di invalidità è necessario che il soggetto:
possegga 5 anni di anzianità assicurativa (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio (156 contributi settimanali);
abbia una riduzione permanente della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, superiore ai due terzi a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
Decorrenza e durata
L’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e ha durata di 3 anni.
Alla scadenza del triennio, è possibile chiederne il rinnovo; dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno diventa definitivo.
L'assegno di invalidità può essere sempre soggetto a revisione dietro richiesta del titolare o dell’Inps.
Se in sede di accertamento viene riscontrato lo stato di inabilità, l’interessato ottiene la pensione di inabilità.
Nel caso in cui, invece, viene accertato un miglioramento, l'assegno è revocato dal mese successivo all'accertamento.
Al raggiungimento dell'età per accedere al pensionamento, l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia, sempre che sia perfezionato il requisito contributivo e sussista cessazione dell'attività lavorativa.
Misura
L’importo del trattamento è calcolato in base alla contribuzione versata e può essere integrato al trattamento minimo se lo stesso sia di misura esigua ed il titolare non superi i limiti di reddito personali e coniugali previsti.
Al contrario, nel caso in cui il soggetto sia titolare di redditi da lavoro l’importo dell'assegno può essere ridotto del 25 % o del 50 %.
Assegno e rendita Inail
L’assegno, concesso a causa di infortunio o malattia professionale, è incumulabile con la rendita Inail liquidata per lo stesso evento fino a concorrenza della rendita stessa.
L’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e ha durata di 3 anni.
Alla scadenza del triennio, è possibile chiederne il rinnovo; dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno diventa definitivo.
L'assegno di invalidità può essere sempre soggetto a revisione dietro richiesta del titolare o dell’Inps.
Se in sede di accertamento viene riscontrato lo stato di inabilità, l’interessato ottiene la pensione di inabilità.
Nel caso in cui, invece, viene accertato un miglioramento, l'assegno è revocato dal mese successivo all'accertamento.
Al raggiungimento dell'età per accedere al pensionamento, l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia, sempre che sia perfezionato il requisito contributivo e sussista cessazione dell'attività lavorativa.
Misura
L’importo del trattamento è calcolato in base alla contribuzione versata e può essere integrato al trattamento minimo se lo stesso sia di misura esigua ed il titolare non superi i limiti di reddito personali e coniugali previsti.
Al contrario, nel caso in cui il soggetto sia titolare di redditi da lavoro l’importo dell'assegno può essere ridotto del 25 % o del 50 %.
Assegno e rendita Inail
L’assegno, concesso a causa di infortunio o malattia professionale, è incumulabile con la rendita Inail liquidata per lo stesso evento fino a concorrenza della rendita stessa.
Assegno e attività lavorativa
L’assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa e la contribuzione versata può dare diritto alla liquidazione di un supplemento.
La percezione di redditi da lavoro comporta, però, la riduzione dell'importo dell’assegno di invalidità viene ridotto nella seguente misura:
25% nel caso in cui i redditi sono superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo;
50% nel caso in cui i redditi sono superiori a 5 volte il trattamento minimo annuo.
L’assegno già ridotto è soggetto alla disciplina del cumulo.
Se l’assegno è liquidato con 40 anni di contribuzione, è possibile il cumulo totale con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Se l’assegno è liquidato con meno 40 anni di contribuzione, è possibile il cumulo parziale: la percezione di reddito da lavoro dipendente determina una trattenuta sull’assegno pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo.
L’assegno è cumulabile il reddito da lavoro autonomo nella misura del trattamento minimo aumentato del 70% del restante importo. La trattenuta non può comunque superare il valore pari al 30% del reddito da lavoro.
Domanda
La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.
L’assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa e la contribuzione versata può dare diritto alla liquidazione di un supplemento.
La percezione di redditi da lavoro comporta, però, la riduzione dell'importo dell’assegno di invalidità viene ridotto nella seguente misura:
25% nel caso in cui i redditi sono superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo;
50% nel caso in cui i redditi sono superiori a 5 volte il trattamento minimo annuo.
L’assegno già ridotto è soggetto alla disciplina del cumulo.
Se l’assegno è liquidato con 40 anni di contribuzione, è possibile il cumulo totale con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Se l’assegno è liquidato con meno 40 anni di contribuzione, è possibile il cumulo parziale: la percezione di reddito da lavoro dipendente determina una trattenuta sull’assegno pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo.
L’assegno è cumulabile il reddito da lavoro autonomo nella misura del trattamento minimo aumentato del 70% del restante importo. La trattenuta non può comunque superare il valore pari al 30% del reddito da lavoro.
Domanda
La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.