La contribuzione volontaria
La contribuzione volontaria consente, al lavoratore dipendente che non svolge più attività lavorativa, di incrementare la propria posizione assicurativa ai fini pensionistici.
L’autorizzazione viene rilasciata a domanda dall’Inps a decorrere dal primo sabato successivo alla presentazione della stessa con possibilità di versare anche il semestre precedente se privo di contribuzione.
Per poter essere autorizzati al versamento della contribuzione volontaria è necessario essere in possesso di:
3 anni di contributi nell’ultimo quinquennio;
oppure 5 anni di contributi versati in qualsiasi epoca;
non essere pensionati né iscritti ad altra forma di previdenza. La misura è determinata applicando l’aliquota contributiva vigente alla retribuzione media settimanale percepita nell’ultimo anno. I contributi volontari sono utili ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche. Scadenze e modalità di versamento Il pagamento della contribuzione avviene tramite bollettini di conto corrente postale da versare alle seguenti scadenze: 30 giugno – 1° trimestre (gennaio – marzo);
30 settembre – 2° trimestre (aprile – giugno);
31 dicembre – 3° trimestre (luglio – settembre);
31 marzo – 4° trimestre (ottobre – dicembre).
oppure 5 anni di contributi versati in qualsiasi epoca;
non essere pensionati né iscritti ad altra forma di previdenza. La misura è determinata applicando l’aliquota contributiva vigente alla retribuzione media settimanale percepita nell’ultimo anno. I contributi volontari sono utili ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche. Scadenze e modalità di versamento Il pagamento della contribuzione avviene tramite bollettini di conto corrente postale da versare alle seguenti scadenze: 30 giugno – 1° trimestre (gennaio – marzo);
30 settembre – 2° trimestre (aprile – giugno);
31 dicembre – 3° trimestre (luglio – settembre);
31 marzo – 4° trimestre (ottobre – dicembre).