La contribuzione obbligatoria

La contribuzione obbligatoria è dovuta per qualsiasi persona che presti lavoro retribuito alle dipendenze di terzi, a meno che non sussista l’obbligo di iscrizione ad altre forme esclusive o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.

La contribuzione versata è proporzionale alla retribuzione corrisposta al lavoratore ed pari al 33% della stessa; il 23,81% è a carico del datore di lavoro e il restante 9,19% è a carico del lavoratore.

L’adempimento è a carico del datore di lavoro il quale provvede mensilmente al versamento della contribuzione all’Inps.

La retribuzione giornaliera presa a base per il calcolo della contribuzione non può essere inferiore a quella stabilita da leggi, regolamenti o contratti e comunque l’importo deve essere almeno pari al 9,5% del trattamento minimo (per l’anno 2018 minimale giornaliero € 48,20).

Per gli assicurati dopo il 31/12/1995 la base imponibile non può superare un massimale annuo, non mensilizzabile, fissato per l’anno 2018 in € 101.427,00.

La contribuzione viene accreditata sul conto assicurativo del lavoratore e viene espressa in settimane. Se la retribuzione corrisposta rispetta il minimale (per l’anno 2018 minimale annuo € 10.544,00 – settimanale € 202,97) vengono accreditate tante settimane quanti sono i sabati contenuti nel periodo lavorato, mentre sé è inferiore al minimale stesso le settimane accreditate vengono contratte in proporzione al rapporto tra il minimale di retribuzione e la retribuzione effettiva.

I contributi obbligatori sono utili ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.

Prescrizione

I contributi si prescrivono entro il termine di 5 anni dal momento in cui devono essere versati (10 anni in caso di denuncia del lavoratore).

In caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro è opportuno presentare all’Inps, tramite gli uffici del patronato INAPA dislocati sul territorio nazionale, denuncia di mancato versamento entro i termini di prescrizione (in via cautelativa entro 5 anni). E’ consigliabile interrompere i termini anche nei confronti del datore di lavoro.

I contributi dovuti e non versati, purché non prescritti, sono utili a tutti gli effetti.

L’intervenuta prescrizione comporta l’impossibilità, da parte del datore di lavoro, di versare la contribuzione e l’impossibilità di accettare, o pretendere, il versamento dei contributi da parte dell’Inps.