La contribuzione volontaria
Il lavoratore autonomo che cessa l’ attività lavorativa può continuare ad incrementare la propria posizione assicurativa versando, previa domanda all’INPS, i contributi volontari.
L’autorizzazione decorre dal mese di presentazione della domanda stessa con possibilità di versare anche il semestre precedente se privo di contribuzione.
Per poter essere autorizzati al versamento della contribuzione volontaria è necessario essere in possesso di:
3 anni di contributi nell’ultimo quinquennio;
oppure 5 anni di contributi versati in qualsiasi epoca;
non essere pensionati né iscritti ad altra forma di previdenza.
La misura è determinata applicando l’aliquota contributiva vigente al reddito assoggettato a contribuzione nei 36 mesi precedenti la domanda di autorizzazione, secondo otto classi di reddito che si collocano tra il minimale e il tetto pensionabile.
I contributi volontari sono utili ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.
Scadenze e modalità di versamento
Il pagamento della contribuzione avviene tramite bollettini di conto corrente postale da versare alle seguenti scadenze:
30 giugno – 1° trimestre (gennaio – marzo);
30 settembre – 2° trimestre (aprile – giugno);
31 dicembre – 3° trimestre (luglio – settembre);
31 marzo – 4° trimestre (ottobre – dicembre).
L’autorizzazione decorre dal mese di presentazione della domanda stessa con possibilità di versare anche il semestre precedente se privo di contribuzione.
Per poter essere autorizzati al versamento della contribuzione volontaria è necessario essere in possesso di:
3 anni di contributi nell’ultimo quinquennio;
oppure 5 anni di contributi versati in qualsiasi epoca;
non essere pensionati né iscritti ad altra forma di previdenza.
La misura è determinata applicando l’aliquota contributiva vigente al reddito assoggettato a contribuzione nei 36 mesi precedenti la domanda di autorizzazione, secondo otto classi di reddito che si collocano tra il minimale e il tetto pensionabile.
I contributi volontari sono utili ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.
Scadenze e modalità di versamento
Il pagamento della contribuzione avviene tramite bollettini di conto corrente postale da versare alle seguenti scadenze:
30 giugno – 1° trimestre (gennaio – marzo);
30 settembre – 2° trimestre (aprile – giugno);
31 dicembre – 3° trimestre (luglio – settembre);
31 marzo – 4° trimestre (ottobre – dicembre).