Prestazioni Economiche
Indennità per inabilità temporanea assoluta
In caso di infortunio o malattia professionale che abbiano causato un’inabilità temporanea al lavoro per più di 3 giorni, il datore di lavoro deve pagare all’interessato il giorno in cui si è verificato l’evento ed i successivi 3 giorni se previsto dai CCNL.
Dal 4° giorno interviene l’INAIL che deve corrispondere al lavoratore un’indennità calcolata sulla retribuzione giornaliera.
Tale indennità è pari al 60% fino al 90° giorno ed al 75 % fino alla guarigione clinica ma può essere integrata dal datore di lavoro fino al 100 % se previsto dai CCNL.
Rendita (solo per le domande presentate fino al 25 luglio 2000)
In caso di infortunio o malattia professionale che abbiano causato un’inabilità di grado superiore al 10 %, l’INAIL deve corrispondere al lavoratore una rendita mensile che decorre dal giorno successivo alla cessazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta.
La rendita è calcolata sulla retribuzione percepita nell’anno precedente l’evento traumatico ed è incrementata, in presenza di familiari, di un ventesimo per il coniuge, i figli minori, i figli inabili indipendentemente dall’età, i figli fino a 26 anni se studenti universitari e viventi a carico per la durata del corso legale di laurea.
Nel caso in cui il lavoratore abbia subito un aggravamento delle infermità può ottenere la revisione della rendita con cadenze temporali diverse a seconda che il danno sia stato provocato da infortunio o malattia professionale o silicosi o asbestosi.
NB: L’ultima revisione può essere effettuata entro 10 anni in caso di infortunio, entro 15 anni in caso di malattia professionale, senza limiti di tempo in caso di silicosi o asbestosi.
In caso di infortunio o malattia professionale che abbiano causato un’inabilità temporanea al lavoro per più di 3 giorni, il datore di lavoro deve pagare all’interessato il giorno in cui si è verificato l’evento ed i successivi 3 giorni se previsto dai CCNL.
Dal 4° giorno interviene l’INAIL che deve corrispondere al lavoratore un’indennità calcolata sulla retribuzione giornaliera.
Tale indennità è pari al 60% fino al 90° giorno ed al 75 % fino alla guarigione clinica ma può essere integrata dal datore di lavoro fino al 100 % se previsto dai CCNL.
Rendita (solo per le domande presentate fino al 25 luglio 2000)
In caso di infortunio o malattia professionale che abbiano causato un’inabilità di grado superiore al 10 %, l’INAIL deve corrispondere al lavoratore una rendita mensile che decorre dal giorno successivo alla cessazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta.
La rendita è calcolata sulla retribuzione percepita nell’anno precedente l’evento traumatico ed è incrementata, in presenza di familiari, di un ventesimo per il coniuge, i figli minori, i figli inabili indipendentemente dall’età, i figli fino a 26 anni se studenti universitari e viventi a carico per la durata del corso legale di laurea.
Nel caso in cui il lavoratore abbia subito un aggravamento delle infermità può ottenere la revisione della rendita con cadenze temporali diverse a seconda che il danno sia stato provocato da infortunio o malattia professionale o silicosi o asbestosi.
NB: L’ultima revisione può essere effettuata entro 10 anni in caso di infortunio, entro 15 anni in caso di malattia professionale, senza limiti di tempo in caso di silicosi o asbestosi.
Rendita di passaggio per silicosi o asbestosi
Il lavoratore titolare di rendita concessa per silicosi o asbestosi, ha diritto all’erogazione di una prestazione per un anno a condizione che:
il grado di inabilità permanente sia non superiore al 60 % venga abbandonata l’attività nociva. L’ importo della prestazione è pari ai:
2/3 della retribuzione percepita negli ultimi 30 giorni lavorativi se l’interessato si trova in stato di disoccupazione; 2/3 della differenza tra la retribuzione percepita negli ultimi 30 giorni lavorativi e quella nuova se il lavoratore viene rioccupato in una lavorazione non nociva per la silicosi o l’asbestosi. La prestazione può essere concessa una seconda volta entro 10 anni dalla cessazione della prima. Assegno per assistenza personale e continuativa
I soggetti titolari di rendita hanno diritto all’assegno per assistenza personale e continuativa quando abbiano contratto una menomazione indicata in un’apposita tabella.
Tale prestazione, non soggetta ad Irpef, si aggiunge alla rendita ma non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento.
Viene sospesa durante i periodi di ricovero in istituto pubblico.
Rendita ai superstiti
Nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale abbiano provocato il decesso del lavoratore, i superstiti hanno diritto ad una rendita nelle seguenti misure:
50 % della retribuzione del dante causa al coniuge 20 % della retribuzione del dante causa ai figli 20% della retribuzione del dante causa a genitori e fratelli se mancano coniuge e figli. Qualora il lavoratore deceduto fosse titolare di rendita, i superstiti possono richiedere la prestazione entro 90 giorni dalla data del decesso. Speciale assegno continuativo (ai superstiti)
Nel caso in cui il titolare di rendita con un’invalidità del 48 %, sia deceduto per cause non riconducibili all’infortunio o alla malattia professionale, i superstiti hanno diritto all’assegno speciale continuativo di importo variabile a seconda del grado d’invalidità e rivalutabile ogni anno.
I superstiti devono presentare la domanda all’INAIL entro 180 giorni dalla data del decesso, a pena di decadenza.
Il lavoratore titolare di rendita concessa per silicosi o asbestosi, ha diritto all’erogazione di una prestazione per un anno a condizione che:
il grado di inabilità permanente sia non superiore al 60 % venga abbandonata l’attività nociva. L’ importo della prestazione è pari ai:
2/3 della retribuzione percepita negli ultimi 30 giorni lavorativi se l’interessato si trova in stato di disoccupazione; 2/3 della differenza tra la retribuzione percepita negli ultimi 30 giorni lavorativi e quella nuova se il lavoratore viene rioccupato in una lavorazione non nociva per la silicosi o l’asbestosi. La prestazione può essere concessa una seconda volta entro 10 anni dalla cessazione della prima. Assegno per assistenza personale e continuativa
I soggetti titolari di rendita hanno diritto all’assegno per assistenza personale e continuativa quando abbiano contratto una menomazione indicata in un’apposita tabella.
Tale prestazione, non soggetta ad Irpef, si aggiunge alla rendita ma non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento.
Viene sospesa durante i periodi di ricovero in istituto pubblico.
Rendita ai superstiti
Nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale abbiano provocato il decesso del lavoratore, i superstiti hanno diritto ad una rendita nelle seguenti misure:
50 % della retribuzione del dante causa al coniuge 20 % della retribuzione del dante causa ai figli 20% della retribuzione del dante causa a genitori e fratelli se mancano coniuge e figli. Qualora il lavoratore deceduto fosse titolare di rendita, i superstiti possono richiedere la prestazione entro 90 giorni dalla data del decesso. Speciale assegno continuativo (ai superstiti)
Nel caso in cui il titolare di rendita con un’invalidità del 48 %, sia deceduto per cause non riconducibili all’infortunio o alla malattia professionale, i superstiti hanno diritto all’assegno speciale continuativo di importo variabile a seconda del grado d’invalidità e rivalutabile ogni anno.
I superstiti devono presentare la domanda all’INAIL entro 180 giorni dalla data del decesso, a pena di decadenza.
Assegno funerario
Tale assegno viene erogato, una tantum, a chiunque dimostri di avere sostenuto le spese funerarie del lavoratore deceduto a causa di infortunio o malattia professionale.
Assegno di incollocabilità
Nel caso di impossibilità di collocamento accertato dagli organi competenti, i titolari di rendita con una percentuale di invalidità pari almeno al 20 % e di età non superiore ai 65 anni hanno diritto all’assegno di incollocabilità.
Fondo sostegno vittime gravi infortuni sul lavoro
Il Fondo di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro eroga una somma una tantum ai superstiti di lavoratore deceduto a seguito di grave infortunio sul lavoro.
Soggetti beneficiari
La prestazione "una tantum" è erogata:
al coniuge;
ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi
minorenni,
studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21° anno di età
studenti universitari fino al 26° anno di età,
inabili
in mancanza di coniuge e figli:
ai genitori naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto;
ai fratelli e sorelle se a carico e conviventi con il lavoratore deceduto.
Tale assegno viene erogato, una tantum, a chiunque dimostri di avere sostenuto le spese funerarie del lavoratore deceduto a causa di infortunio o malattia professionale.
Assegno di incollocabilità
Nel caso di impossibilità di collocamento accertato dagli organi competenti, i titolari di rendita con una percentuale di invalidità pari almeno al 20 % e di età non superiore ai 65 anni hanno diritto all’assegno di incollocabilità.
Fondo sostegno vittime gravi infortuni sul lavoro
Il Fondo di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro eroga una somma una tantum ai superstiti di lavoratore deceduto a seguito di grave infortunio sul lavoro.
Soggetti beneficiari
La prestazione "una tantum" è erogata:
al coniuge;
ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi
in mancanza di coniuge e figli:
ai genitori naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto;
ai fratelli e sorelle se a carico e conviventi con il lavoratore deceduto.
Benefici erogati dal Fondo
Il Fondo prevede l’erogazione di:
una prestazione "una tantum", fissata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, determinata in maniera crescente in relazione al numero dei superstiti aventi diritto; un'anticipazione della rendita ai superstiti pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite.
Domanda
La domanda di indennizzo deve essere presentata entro 40 giorni dal decesso del lavoratore alla sede INAIL territorialmente compente con raccomandata A.R..
Il Fondo prevede l’erogazione di:
una prestazione "una tantum", fissata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, determinata in maniera crescente in relazione al numero dei superstiti aventi diritto; un'anticipazione della rendita ai superstiti pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite.
Domanda
La domanda di indennizzo deve essere presentata entro 40 giorni dal decesso del lavoratore alla sede INAIL territorialmente compente con raccomandata A.R..