Invalidità civile
Sono riconosciuti invalidi civili i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno che abbiano la residenza sul territorio italiano:
con un’età compresa tra 18 e 65 anni, affetti da minorazioni congenite o acquisiste, che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ad 1/3; i minori di 18 anni affetti da minorazioni congenite o acquisite, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età; gli ultrasessantacinquenni affetti da minorazioni congenite o acquisite, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Il riconoscimento dell’invalidità civile consente di beneficiare di diverse prestazioni economiche e non economiche, la concessione delle quali è subordinata al possesso di specifiche percentuali di invalidità e condizioni reddituali.
Prestazioni economiche
Assegno mensile di assistenza
Può essere concesso agli invalidi civili che:
abbiano un’età compresa tra i 18 e i 65 anni abbiano ottenuto il riconoscimento di una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 74% che non prestino attività lavorativa che non superino i limiti di reddito stabiliti dalla legge. Per l’anno 2018, il limite di reddito personale da non superare è di € 4.853,29. Il reddito da prendere in considerazione è quello imponibile ai fini IRPEF.
Importo
Per l’anno 2018 l’assegno mensile di assistenza ammonta a € 282,55 per tredici mensilità.
Al compimento dei 67 anni e 7 mesi di età, la prestazione viene trasformata in assegno sociale.
Incompatibilità
L’assegno è incompatibile con le pensioni e gli assegni di invalidità al lavoro, con le pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, con la rendita INAIL.
L’interessato può comunque scegliere il trattamento economico più favorevole.
Domanda
La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.
Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono produrre una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.
con un’età compresa tra 18 e 65 anni, affetti da minorazioni congenite o acquisiste, che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ad 1/3; i minori di 18 anni affetti da minorazioni congenite o acquisite, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età; gli ultrasessantacinquenni affetti da minorazioni congenite o acquisite, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Il riconoscimento dell’invalidità civile consente di beneficiare di diverse prestazioni economiche e non economiche, la concessione delle quali è subordinata al possesso di specifiche percentuali di invalidità e condizioni reddituali.
Prestazioni economiche
Assegno mensile di assistenza
Può essere concesso agli invalidi civili che:
abbiano un’età compresa tra i 18 e i 65 anni abbiano ottenuto il riconoscimento di una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 74% che non prestino attività lavorativa che non superino i limiti di reddito stabiliti dalla legge. Per l’anno 2018, il limite di reddito personale da non superare è di € 4.853,29. Il reddito da prendere in considerazione è quello imponibile ai fini IRPEF.
Importo
Per l’anno 2018 l’assegno mensile di assistenza ammonta a € 282,55 per tredici mensilità.
Al compimento dei 67 anni e 7 mesi di età, la prestazione viene trasformata in assegno sociale.
Incompatibilità
L’assegno è incompatibile con le pensioni e gli assegni di invalidità al lavoro, con le pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, con la rendita INAIL.
L’interessato può comunque scegliere il trattamento economico più favorevole.
Domanda
La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.
Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono produrre una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.
Pensione di inabilità
Può essere concessa agli invalidi civili che:
abbiano un’età compresa tra i 18 e i 65 anni abbiano ottenuto il riconoscimento di invalidità del 100% che non superino i limiti di reddito stabiliti dalla legge. Per l’anno 2018 il limite di reddito personale da non superare è di € 16.664,36. Il reddito da prendere in considerazione è quello imponibile ai fini IRPEF. Importo Per l’anno 2018 la pensione di inabilità ammonta a € 282,55 per tredici mensilità. Al compimento dei 66 anni e 7 mesi di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale. Incompatibilità La pensione è compatibile con le altre prestazioni pensionistiche di invalidità e con l’indennità di accompagnamento. Domanda La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.
Può essere concessa agli invalidi civili che:
abbiano un’età compresa tra i 18 e i 65 anni abbiano ottenuto il riconoscimento di invalidità del 100% che non superino i limiti di reddito stabiliti dalla legge. Per l’anno 2018 il limite di reddito personale da non superare è di € 16.664,36. Il reddito da prendere in considerazione è quello imponibile ai fini IRPEF. Importo Per l’anno 2018 la pensione di inabilità ammonta a € 282,55 per tredici mensilità. Al compimento dei 66 anni e 7 mesi di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale. Incompatibilità La pensione è compatibile con le altre prestazioni pensionistiche di invalidità e con l’indennità di accompagnamento. Domanda La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.
Indennità di frequenza
Può essere concessa agli invalidi civili minori di 18 anni che:
abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, oppure ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz e che devono fare ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici che non superino i limiti di reddito stabiliti dalla legge. Per l’anno 2018 il limite di reddito personale da non superare è di € 4.853,29. Per ottenere il beneficio è necessario che il minore frequenti: in maniera continua o anche periodica centri ambulatoriali o centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero delle persone handicappate oppure scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado oppure centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti. Importo Per l’anno 2017 l’indennità di frequenza ammonta a € 279,47 per dodici mensilità. Incompatibilità L’indennità è incompatibile con: l’indennità di accompagnamento l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali l’indennità speciale prevista per i ciechi civili parziali i periodi di ricovero, purché questo sia continuativo e permanente. È possibile scegliere il trattamento più favorevole. Domanda La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale. L’indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. La prestazione può essere revocata in ogni momento, qualora, in seguito ad accertamenti, risulti non soddisfatto il requisito della frequenza.
Può essere concessa agli invalidi civili minori di 18 anni che:
abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, oppure ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz e che devono fare ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici che non superino i limiti di reddito stabiliti dalla legge. Per l’anno 2018 il limite di reddito personale da non superare è di € 4.853,29. Per ottenere il beneficio è necessario che il minore frequenti: in maniera continua o anche periodica centri ambulatoriali o centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero delle persone handicappate oppure scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado oppure centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti. Importo Per l’anno 2017 l’indennità di frequenza ammonta a € 279,47 per dodici mensilità. Incompatibilità L’indennità è incompatibile con: l’indennità di accompagnamento l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali l’indennità speciale prevista per i ciechi civili parziali i periodi di ricovero, purché questo sia continuativo e permanente. È possibile scegliere il trattamento più favorevole. Domanda La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale. L’indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. La prestazione può essere revocata in ogni momento, qualora, in seguito ad accertamenti, risulti non soddisfatto il requisito della frequenza.
Indennità di accompagnamento
L’indennità può essere concessa agli invalidi civili:
Non sono previsti limiti di età e di reddito.
Sono esclusi dal beneficio gli invalidi ricoverati gratuitamente nelle strutture pubbliche.
Importo
Per l’anno 2018 l’indennità di accompagnamento ammonta a € 516,35 per dodici mensilità.
Incompatibilità
La prestazione è incompatibile con analoghe indennità concesse per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
L’interessato può comunque scegliere il trattamento economico più favorevole.
L’indennità è invece compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Domanda
La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.
Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di indennità di accompagnamento sono obbligati a presentare una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto, ed in caso affermativo se a titolo gratuito.
Prestazioni non economiche
L’indennità può essere concessa agli invalidi civili:
Non sono previsti limiti di età e di reddito.
Sono esclusi dal beneficio gli invalidi ricoverati gratuitamente nelle strutture pubbliche.
Importo
Per l’anno 2018 l’indennità di accompagnamento ammonta a € 516,35 per dodici mensilità.
Incompatibilità
La prestazione è incompatibile con analoghe indennità concesse per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
L’interessato può comunque scegliere il trattamento economico più favorevole.
L’indennità è invece compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Domanda
La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.
Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di indennità di accompagnamento sono obbligati a presentare una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto, ed in caso affermativo se a titolo gratuito.
Prestazioni non economiche
Protesi, ortesi ed ausili tecnici
Gli invalidi civili con il riconoscimento di un grado di invalidità di almeno 1/3 possono usufruire gratuitamente di appositi supporti quali protesi, ausili tecnici e ortesi.
La procedura di erogazione di tali prestazioni prevede:
la prescrizione da parte di un medico specialista del SSN, dipendente o convenzionato. La prima prescrizione deve contenere una diagnosi dettagliata, l’indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell’ausilio e gli eventuali adattamenti necessari per la sua personalizzazione, un programma terapeutico, le modalità e i tempi di utilizzo del supporto; l’autorizzazione alla fornitura del dispositivo rilasciata dalla ASL di residenza, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge. L’ASL si pronuncia entro 20 giorni dalla richiesta; la fornitura, che avviene entro i termini massimi stabiliti per categoria di dispositivo; il collaudo, che deve accertare la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell’autorizzazione. La concessione del dispositivo protesico può essere rinnovata in caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura, di impossibilità tecnica o di non convenienza alla riparazione, di non perfetta funzionalità del presidio riparato. Esenzione dal ticket
Gli invalidi civili con il riconoscimento di un grado di invalidità di almeno 2/3 hanno diritto all’esenzione totale dal ticket.
I farmaci sono suddivisi in due classi: alla classe C appartengono i farmaci sui cui non sono previste né esenzioni né riduzioni.
Gli invalidi civili con il riconoscimento di un grado di invalidità di almeno 1/3 possono usufruire gratuitamente di appositi supporti quali protesi, ausili tecnici e ortesi.
La procedura di erogazione di tali prestazioni prevede:
la prescrizione da parte di un medico specialista del SSN, dipendente o convenzionato. La prima prescrizione deve contenere una diagnosi dettagliata, l’indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell’ausilio e gli eventuali adattamenti necessari per la sua personalizzazione, un programma terapeutico, le modalità e i tempi di utilizzo del supporto; l’autorizzazione alla fornitura del dispositivo rilasciata dalla ASL di residenza, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge. L’ASL si pronuncia entro 20 giorni dalla richiesta; la fornitura, che avviene entro i termini massimi stabiliti per categoria di dispositivo; il collaudo, che deve accertare la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell’autorizzazione. La concessione del dispositivo protesico può essere rinnovata in caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura, di impossibilità tecnica o di non convenienza alla riparazione, di non perfetta funzionalità del presidio riparato. Esenzione dal ticket
Gli invalidi civili con il riconoscimento di un grado di invalidità di almeno 2/3 hanno diritto all’esenzione totale dal ticket.
I farmaci sono suddivisi in due classi: alla classe C appartengono i farmaci sui cui non sono previste né esenzioni né riduzioni.