Integrazione al trattamento minimo

Se l'importo della pensione, calcolata sulla base dei contributi versati e delle retribuzioni percepite, risulta essere inferiore ad un importo minimo stabilito dalla legge, la pensione può essere integrata fino a concorrenza di tale importo minimo.

Per le pensioni con decorrenza anteriore a febbraio 1994 si prendono in considerazione i redditi del pensionato che devono essere inferiori a due volte il trattamento minimo annuo; per le pensioni con decorrenza successiva si prendono in considerazione i redditi del pensionato e quelli del coniuge che insieme devono essere inferiori a cinque volte l'importo annuo della pensione minima; per le pensioni con decorrenza dal 1995 il limite di reddito cumulato è pari a quattro volte il trattamento minimo annuo.

Quando i redditi cumulati sono inferiori al limite di legge, l’integrazione al minimo viene riconosciuta nella minore misura, risultante dalla differenza tra il limite di reddito personale e l’importo del reddito personale e tra il limite di reddito cumulato e l’importo del reddito cumulato (integrazione parziale).

Per l’individuazione del limite di reddito, non bisogna considerare:

i redditi esenti da IRPEF
i trattamenti di fine rapporto
i redditi della casa di abitazione
l’importo della pensione da integrare al trattamento minimo
le competenze arretrate soggette a tassazione separata, soltanto per le pensioni con decorrenza successiva al gennaio 1994.

Se dopo la liquidazione del trattamento minimo (totale o parziale) vengono superati i limiti di reddito, la pensione viene cristallizzata nell’importo in pagamento al 31 dicembre dell’anno precedente alla perdita del diritto.

Sono esclusi dall’integrazione al trattamento minimo le pensioni supplementari e quelle calcolate con il sistema contributivo.