Ciechi civili
Sono riconosciuti ciechi civili i soggetti affetti da cecità congenita o contratta successivamente per causa diversa da guerra, infortunio sul lavoro o servizio.
I ciechi civili sono distinti in:
ciechi assoluti che hanno un residuo visivo pari a 00 in entrambi gli occhi
ciechi parziali che possono essere ventesimisti quando hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, o decimisti quando hanno un residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi.
Prestazioni
Pensione per i ciechi assoluti
Si tratta di una prestazione non reversibile concessa ai soggetti che:
abbiano un’età superiore ai 18 anni abbiano ottenuto il riconoscimento di un residuo visivo pari a 00 in entrambi gli occhi non superino i limiti di reddito stabiliti dalla legge. Per l’anno 2018 il limite di reddito personale da non superare è di € 16.664,36.
Il reddito da prendere in considerazione è quello imponibile ai fini IRPEF. Importo Per l’anno 2018 l’importo della pensione è di € 305,56 per tredici mensilità. Compatibilità L’assegno è compatibile con le pensioni e gli assegni di invalidità al lavoro, con le pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, con la rendita INAIL. Domanda La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.
I ciechi civili sono distinti in:
ciechi assoluti che hanno un residuo visivo pari a 00 in entrambi gli occhi
ciechi parziali che possono essere ventesimisti quando hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, o decimisti quando hanno un residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi.
Prestazioni
Pensione per i ciechi assoluti
Si tratta di una prestazione non reversibile concessa ai soggetti che:
abbiano un’età superiore ai 18 anni abbiano ottenuto il riconoscimento di un residuo visivo pari a 00 in entrambi gli occhi non superino i limiti di reddito stabiliti dalla legge. Per l’anno 2018 il limite di reddito personale da non superare è di € 16.664,36.
Il reddito da prendere in considerazione è quello imponibile ai fini IRPEF. Importo Per l’anno 2018 l’importo della pensione è di € 305,56 per tredici mensilità. Compatibilità L’assegno è compatibile con le pensioni e gli assegni di invalidità al lavoro, con le pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, con la rendita INAIL. Domanda La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.
Indennità di accompagnamento tramite obiettori di coscienza
I ciechi totali e parziali che hanno necessità dell’accompagnamento per motivi sanitari oppure che svolgono un’attività lavorativa o sociale possono richiedere il supporto di un accompagnatore. Tale servizio viene svolto dagli obiettori di coscienza e dai volontari del servizio civile nazionale.
La sussistenza delle suddette condizioni deve essere certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini o albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o associazioni per coloro che svolgono un’attività sociale, dal medico di famiglia quando sussistono i motivi sanitari e per periodi determinati.
Nei periodi di fruizione del servizio, è prevista una riduzione di 93 euro mensili sull’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e sull’indennità speciale per i ciechi parziali, a titolo di partecipazione alla spesa.
I ciechi totali e parziali che hanno necessità dell’accompagnamento per motivi sanitari oppure che svolgono un’attività lavorativa o sociale possono richiedere il supporto di un accompagnatore. Tale servizio viene svolto dagli obiettori di coscienza e dai volontari del servizio civile nazionale.
La sussistenza delle suddette condizioni deve essere certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini o albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o associazioni per coloro che svolgono un’attività sociale, dal medico di famiglia quando sussistono i motivi sanitari e per periodi determinati.
Nei periodi di fruizione del servizio, è prevista una riduzione di 93 euro mensili sull’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e sull’indennità speciale per i ciechi parziali, a titolo di partecipazione alla spesa.
Pensione per i ciechi parziali o ventesimisti
Si tratta di una prestazione non reversibile concessa, indipendentemente dall’età, ai soggetti che:
abbiano ottenuto il riconoscimento di un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione non superino i limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Per l’anno 2018, il limite di reddito personale da non superare è di € 16.664,36.
Il reddito da prendere in considerazione è quello imponibile ai fini IRPEF.
Importo
Per l’anno 2018 l’importo della pensione è di € 282,55 per tredici mensilità.
Compatibilità
L’assegno è compatibile con le pensioni e gli assegni di invalidità al lavoro, con le pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, con la rendita INAIL.
Domanda
La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.
Si tratta di una prestazione non reversibile concessa, indipendentemente dall’età, ai soggetti che:
abbiano ottenuto il riconoscimento di un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione non superino i limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Per l’anno 2018, il limite di reddito personale da non superare è di € 16.664,36.
Il reddito da prendere in considerazione è quello imponibile ai fini IRPEF.
Importo
Per l’anno 2018 l’importo della pensione è di € 282,55 per tredici mensilità.
Compatibilità
L’assegno è compatibile con le pensioni e gli assegni di invalidità al lavoro, con le pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, con la rendita INAIL.
Domanda
La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.
Indennità speciale per i ciechi parziali
Può essere concessa ai soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Non è richiesto nè il requisito anagrafico nè quello reddituale.
Importo
Per l’anno 2018 l’assegno mensile di assistenza ammonta a € 209,51 per dodici mensilità.
Compatibilità
La prestazione è compatibile con la pensione non reversibile spettante ai ciechi civili parziali.
Domanda
La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.
Può essere concessa ai soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Non è richiesto nè il requisito anagrafico nè quello reddituale.
Importo
Per l’anno 2018 l’assegno mensile di assistenza ammonta a € 209,51 per dodici mensilità.
Compatibilità
La prestazione è compatibile con la pensione non reversibile spettante ai ciechi civili parziali.
Domanda
La domanda può essere presentata all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale.
Assegno vitalizio per ciechi decimisti
L’assegno vitalizio è stato soppresso nel 1962 con l’introduzione della pensione a favore dei ciechi assoluti e dei ciechi parziali, fatta salva la corresponsione in favore dei ciechi decimisti, cioè di coloro che hanno un residuo visivo superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, che già godevano della prestazione alla data di entrata in vigore della legge n. 66/62.
Per l’anno 2018 l’assegno mensile di assistenza ammonta a € 209,70 per dodici mensilità ed il limite di reddito da non superare è di € 8.011,78.
L’assegno vitalizio è stato soppresso nel 1962 con l’introduzione della pensione a favore dei ciechi assoluti e dei ciechi parziali, fatta salva la corresponsione in favore dei ciechi decimisti, cioè di coloro che hanno un residuo visivo superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, che già godevano della prestazione alla data di entrata in vigore della legge n. 66/62.
Per l’anno 2018 l’assegno mensile di assistenza ammonta a € 209,70 per dodici mensilità ed il limite di reddito da non superare è di € 8.011,78.