Assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni

È concesso ai cittadini italiani, residenti in Italia, appartenenti a nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli minori ed il cui ISE non superi un determinato limite parametrato su un nucleo familiare di 5 componenti e rivalutato annualmente.

Tale assegno è corrisposto per tredici mensilità, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e può essere cumulato con analoghe prestazioni erogate dall’Inps.

La domanda deve essere inoltrata presso il Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno.

L’erogazione è effettuata dall’Inps, con cadenza semestrale posticipata.