Assegno di Maternità concesso dai Comuni

È concesso in favore delle cittadine italiane, residenti in Italia, e in favore delle madri comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, per i figli nati successivamente al 1° luglio 1999, purchè sia rispettato un determinato limite ISE, parametrato su un nucleo familiare di 3 componenti, rivalutato annualmente.

Tale assegno è corrisposto nel limite massimo di cinque mensilità, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e non è cumulabile con analoghe prestazioni erogate dall’Inps; è corrisposto per la sola differenza qualora la richiedente usufruisca di trattamenti previdenziali di maternità di importo inferiore.

La domanda deve essere inoltrata presso il Comune di residenza entro sei mesi dalla data del parto.

L’erogazione è effettuata dall’Inps con cadenza mensile.