Assegno al nucleo familiare
Si tratta di una prestazione spettante al lavoratore dipendente o al soggetto titolare di pensione derivante da lavoro dipendente a condizione che non vengano superati determinati limiti di reddito, fissati anno per anno.
L’importo degli assegni varia in base al reddito percepito ed al numero dei componenti il nucleo familiare.
Il nucleo familiare è composto da:
il richiedente il coniuge non separato legalmente i figli di età inferiore ai 18 anni compiuti e quelli di qualsiasi età che si trovano nell’assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di inabilità fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore ai 18 anni e quelli di qualsiasi età totalmente inabili. Il reddito familiare non deve superare determinati limiti stabiliti ogni anno dalla legge e deve essere formato per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati. Ai fini della concessione del trattamento, il reddito che deve essere preso in considerazione è quello percepito dal nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valenza fino al 30 giugno dell'anno successivo. Domanda Il pensionato può presentare la domanda all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale mentre il lavoratore deve inoltrarla al datore di lavoro. Il diritto alla prestazione si prescrive nel termine di cinque anni.
L’importo degli assegni varia in base al reddito percepito ed al numero dei componenti il nucleo familiare.
Il nucleo familiare è composto da:
il richiedente il coniuge non separato legalmente i figli di età inferiore ai 18 anni compiuti e quelli di qualsiasi età che si trovano nell’assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di inabilità fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore ai 18 anni e quelli di qualsiasi età totalmente inabili. Il reddito familiare non deve superare determinati limiti stabiliti ogni anno dalla legge e deve essere formato per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati. Ai fini della concessione del trattamento, il reddito che deve essere preso in considerazione è quello percepito dal nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valenza fino al 30 giugno dell'anno successivo. Domanda Il pensionato può presentare la domanda all’INPS competente tramite gli uffici territoriali del patronato INAPA dislocati su tutto il territorio nazionale mentre il lavoratore deve inoltrarla al datore di lavoro. Il diritto alla prestazione si prescrive nel termine di cinque anni.